In questo articolo
Gli Enti del Terzo Settore (ETS), come associazioni, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), devono rispettare specifiche regole per la gestione della contabilità e la presentazione del rendiconto annuale. La normativa italiana prevede regole semplificate per gli enti di piccole dimensioni, in particolare per quelli con entrate annue non superiori a 60.000 €.
In questa pagina presentiamo le principali regole contabili, i modelli di rendiconto disponibili, le scadenze per il deposito al RUNTS e i collegamenti ai documenti ufficiali.
Quale modello di rendiconto deve utilizzare un ETS?
La normativa prevede diversi schemi di bilancio in base alle dimensioni e all'eventuale personalità giuridica:
| Entrate annue | ETS senza personalità giuridica | ETS con personalità giuridica |
|---|---|---|
| Fino a 60.000 € | Modello E, Modello D oppure Modelli A+B+C | Modello E, Modello D oppure Modello A+B+C |
| Oltre 60.000 € e fino a 300.000 € | Modello D oppure Modelli A+B+C | Obbligatorio A+B+C |
| Oltre 300.000 € | Obbligatorio A+B+C | Obbligatorio A+B+C |
Modelli di bilancio:
- A - Stato patrimoniale
- B - Rendiconto gestionale
- C - Relazione di missione
- D - Rendiconto per cassa
- E - Rendiconto per cassa in forma aggregata
Nota:
- Le informazioni riportate hanno carattere generale e riassuntivo. L'applicazione della normativa e la scelta del modello di rendiconto possono dipendere da diversi fattori, oltre alle soglie di entrate. Si consiglia di verificare le disposizioni applicabili alla propria situazione, eventualmente con il supporto del proprio commercialista.
- Le imprese sociali e gli enti che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale seguono regole specifiche.
Il rendiconto per cassa dei piccoli ETS
Per molti piccoli Enti del Terzo Settore è possibile utilizzare il rendiconto per cassa, un documento annuale che riepiloga:
- Entrate: il denaro realmente incassato, per esempio quote associative, donazioni, contributi e incassi delle attività.
- Uscite: il denaro realmente pagato, per esempio acquisti, affitti, assicurazioni e rimborsi spese.
- Disponibilità liquide: il denaro presente in cassa e sui conti bancari.
Questo sistema permette di controllare come sono state utilizzate le risorse economiche dell'associazione e quanto denaro rimane disponibile alla fine dell'esercizio.
La normativa prevede due modelli di rendiconto per cassa:
- Modello D: rendiconto dettagliato, per ETS fino a 300.000 € di entrate.
- Modello E: rendiconto in forma aggregata, destinato ai micro ETS fino a 60.000 € di entrate.
Micro ETS fino a 60.000 euro: il nuovo Modello E
Il Decreto ministeriale del 18 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026, ha introdotto il Modello E - Rendiconto per cassa in forma aggregata. Il nuovo modello permette agli Enti del Terzo Settore con entrate annue non superiori a 60.000 euro di presentare un rendiconto più semplice, indicando le entrate e le uscite raggruppate per categorie principali. Possono utilizzarlo gli ETS con o senza personalità giuridica, purché rientrino nei requisiti previsti dalla normativa.
Consulta i documenti ufficiali:
- Decreto ministeriale del 18 febbraio 2026 - Testo ufficiale nella Gazzetta Ufficiale
- Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 - PDF con il Modello E allegato
Qual è la differenza tra Modello D e Modello E?
Entrambi i modelli si basano sulle entrate e sulle uscite effettive.
- Il Modello D richiede una suddivisione dettagliata delle operazioni nelle diverse voci previste dallo schema ministeriale.
- Il Modello E è più sintetico: riporta i totali delle principali categorie di entrate e uscite, senza il dettaglio di tutte le singole voci.
Entrambi comprendono anche le informazioni riepilogative sulle disponibilità liquide (cassa e banca).
Il Modello E è obbligatorio?
No. Per gli ETS con entrate non superiori a 60.000 € il Modello E è una semplificazione facoltativa. L'ente può scegliere di utilizzare il Modello E, continuare a utilizzare il Modello D oppure adottare il bilancio "completo" (economico-patrimoniale).
La scelta dipende dalle esigenze dell'organizzazione e dal livello di dettaglio che desidera mantenere nel rendiconto.
Da quando si può utilizzare il Modello E?
Il Modello E può essere utilizzato per gli esercizi finanziari in corso al 21 marzo 2026.
Per esempio:
- Esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre: il primo rendiconto con il Modello E sarà quello relativo al 2026.
- Esercizio dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026: il Modello E può già essere utilizzato per l'esercizio che termina il 30 giugno 2026.
Per gli esercizi terminati prima del 21 marzo 2026 il nuovo modello non è utilizzabile. Il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti con la Circolare n. 6 del 17 aprile 2026.
Il Modello E semplifica anche la contabilità?
Il Modello E semplifica soprattutto la presentazione del rendiconto annuale, ma non elimina la necessità di registrare correttamente le operazioni durante l'anno. Anche per una piccola associazione è importante:
- Registrare tutte le entrate e le uscite.
- Conservare ricevute, fatture e altri documenti giustificativi.
- Controllare regolarmente i movimenti di cassa e banca.
- Distinguere le diverse attività e fonti di finanziamento, quando necessario.
Una contabilità ben organizzata permette di preparare più facilmente il rendiconto annuale e di avere sempre sotto controllo la situazione economica dell'associazione.
Come organizzare la contabilità di una piccola associazione
Un'associazione può ricevere entrate da quote associative, donazioni, contributi pubblici e attività organizzate durante l'anno. Allo stesso modo, può sostenere spese per materiali, affitto dei locali, assicurazioni, rimborsi ai volontari e attività associative. Registrare separatamente queste operazioni permette di conoscere la provenienza delle entrate, controllare le spese e preparare i dati necessari per il rendiconto.
Con Banana Contabilità è possibile organizzare le registrazioni contabili, controllare entrate e uscite e utilizzare piani dei conti adatti alle esigenze delle associazioni.
Anche se il rendiconto finale viene presentato in forma aggregata, mantenere registrazioni sufficientemente dettagliate è utile per la gestione quotidiana dell'ente.
Il RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Il RUNTS è il registro pubblico nazionale degli Enti del Terzo Settore. L'iscrizione permette agli enti che ne hanno i requisiti di acquisire la qualifica di ETS e di accedere ai benefici previsti dalla normativa. Il registro contiene informazioni sull'ente, sulla sua organizzazione e sulla sua attività, contribuendo alla trasparenza verso associati, donatori e cittadini. Gli ETS iscritti devono depositare ogni anno il bilancio o il rendiconto previsto dalla normativa.
Quando si deve depositare il rendiconto?
Il rendiconto annuale deve essere depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Per esempio:
- Un'associazione che chiude l'esercizio il 31 dicembre 2026 dovrà depositare il rendiconto entro 180 giorni, nel 2027.
- Un'associazione che chiude l'esercizio il 30 giugno 2026 dovrà depositare il rendiconto entro 180 giorni da tale data.
Il deposito avviene attraverso il portale telematico RUNTS, seguendo le procedure previste dal Ministero. Per maggiori informazioni: Portale ufficiale RUNTS – Ministero del Lavoro
Normative e documenti ufficiali
Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi attualmente rilevanti per la contabilità e il rendiconto degli Enti del Terzo Settore.
- Codice del Terzo Settore
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore
È il principale riferimento normativo per gli ETS. L'articolo 13 disciplina gli obblighi contabili e i modelli di bilancio, comprese le semplificazioni per gli enti più piccoli.
- Modelli di bilancio e rendiconto
- Decreto ministeriale del 5 marzo 2020 - Modelli di bilancio degli ETS
Definisce gli schemi di bilancio degli ETS, compreso il Modello D per il rendiconto per cassa.
- Decreto ministeriale del 18 febbraio 2026 - Modello E
Introduce il rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS con entrate annue non superiori a 60.000 euro.
Consulta il PDF della Gazzetta Ufficiale con lo schema del Modello E.
- Circolare ministeriale n. 6 del 17 aprile 2026
Fornisce chiarimenti sull'utilizzo del Modello E, sugli enti che possono adottarlo e sulla sua prima applicazione.
- Decreto ministeriale del 5 marzo 2020 - Modelli di bilancio degli ETS
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020
Disciplina il funzionamento del RUNTS e le modalità di iscrizione e deposito dei documenti.
- Decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026 - Aggiornamento delle procedure RUNTS
Introduce modifiche alle procedure del registro, comprese quelle relative al deposito dei bilanci.
- Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020
Avvertenze
Le informazioni riportate hanno carattere generale e sono rivolte principalmente agli Enti del Terzo Settore di piccole dimensioni. Gli obblighi contabili e fiscali possono variare in base alla forma giuridica, alle attività svolte, alla presenza di attività commerciali, ai finanziamenti ricevuti e ad altre caratteristiche dell'organizzazione. È quindi importante verificare la propria situazione con un commercialista esperto del Terzo Settore oppure rivolgersi al Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) della propria zona.